La presente disposizione poggia sull’articolo 33b LPP, secondo cui l’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento la possibilità per l’assicurato di chiedere che la sua previdenza sia protratta fino alla conclusione dell’attività lucrativa, ma al massimo fino al compimento dei 70 anni.
Se d’intesa con il datore di lavoro viene convenuto, conformemente all’articolo 35 OPers, il proseguimento del rapporto di lavoro oltre l’età ordinaria di pensionamento ai sensi dell’articolo 21 LAVS, l’impiegato può richiedere la continuazione della previdenza professionale alle condizioni attuali.
L’obiettivo della disposizione è identico a quello dell’articolo 88dbis. Anche in questo caso si tratta di creare uno strumento per motivare i collaboratori a prolungare la permanenza nel mondo del lavoro. Tra questi potrebbero rientrare ad esempio gli impiegati che sono stati sottoposti al regime della previdenza professionale tardivamente e che per varie ragioni non hanno voluto o potuto effettuare il riscatto. L’articolo 88dter consente agli impiegati di continuare l’attività professionale e quindi di migliorare la propria copertura assicurativa, a condizione che il datore di lavoro sia interessato alla continuazione di tale attività.