L’articolo disciplina la partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria.
La rendita transitoria, che in caso di pensionamento anticipato prima del raggiungimento dell’età AVS dovrebbe sostituire la rendita AVS non ancora percepita, ai sensi dell’articolo 32k LPers è finanziata dal datore di lavoro e dall’impiegato nell’ambito di una procedura di copertura del capitale. Dal momento che la rendita transitoria è una prestazione facoltativa e temporanea (limitata) prevista dal datore di lavoro e finanziata dallo stesso come pure dalla persona assicurata, il datore di lavoro definisce anche il suo ammontare. Visto che, conformemente all’articolo 3 capoverso 2 della legge su PUBLICA (RS 172.222.1), viene versata da PUBLICA su mandato del Consiglio federale (datore di lavoro nella Cassa di previdenza della Confederazione) unitamente a una rendita regolamentare di vecchiaia acquisita dopo una determinata età, la rendita transitoria non costituisce una prestazione di previdenza ai sensi della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). L’articolo 50 capoverso 2 LPP (entrata in vigore: 1.1.2015; RU 2013 2253), secondo cui gli atti di diritto pubblico possono disciplinare unicamente le prestazioni (di previdenza) o il loro finanziamento, in questo caso non trova pertanto applicazione. L’importo della rendita transitoria corrisponde come finora al massimo della rendita semplice di vecchiaia di attuali 2350 franchi al mese (stato 2018). L’importo della rendita transitoria effettivamente versata viene ponderato con il tasso di occupazione medio. Quest’ultimo viene comunicato a PUBLICA dal servizio competente in vista del versamento, unitamente alla richiesta della persona assicurata. Prima di effettuare il versamento, PUBLICA fattura i costi attuariali per la rendita transitoria sia al datore di lavoro che alla persona assicurata. Mentre il datore di lavoro sostiene i propri costi pagando in una sola volta, la persona assicurata ha a disposizione diverse modalità di pagamento (cfr. art. 60 cpv. 4 RPIC).
Capoversi 1 e 1bis
Questi capoversi disciplinano le condizioni relative alla riscossione della rendita transitoria e al suo ammontare. La rendita transitoria è volontaria e può essere fatta valere dall’impiegato al più presto con la nascita del diritto a una rendita di vecchiaia ai sensi dell’articolo 37 RPIC, ovvero il 1° del mese successivo al compimento del 60° anno d’età. L’impiegato può inoltre scegliere di percepire una rendita transitoria intera o semplicemente una mezza rendita transitoria. Dal 1° febbraio 2009 (FF 2009 2287) la rendita transitoria può anche essere percepita se in luogo della rendita viene effettuato un prelievo di capitale (art. 40 RPIC) o se le due prestazioni vengono combinate tra loro. Se la prestazione della cassa pensioni viene percepita in parte come capitale e in parte come rendita, la riduzione della rendita di vecchiaia a seguito della riscossione della rendita transitoria deve essere riscattata immediatamente (art. 60 cpv. 4 lett. b RPIC) se tale riduzione è superiore alla rendita percepita. Affinché il datore di lavoro partecipi al finanziamento dei costi attuariali, nel periodo che precede immediatamente il pensionamento anticipato il rapporto di lavoro deve essersi protratto per almeno cinque anni presso i datori di lavoro ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere b, f e g LPers (Tribunale federale, Tribunale amministrativo federale, Tribunale penale federale o Tribunale federale dei brevetti) oppure nelle unità amministrative ai sensi dell’articolo 1 OPers.
Una partecipazione è possibile soltanto dal compimento del 62° anno d’età e unicamente per le funzioni che causano un grado di affaticamento fisico o psichico costantemente elevato. Per poter beneficiare di una partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria, gli impiegati in questione devono aver esercitato tale funzione per almeno cinque anni. Se sono soddisfatte tutte le condizioni elencate nel capoverso 1bis, l’impiegato ha diritto a una partecipazione del datore di lavoro ai costi della rendita transitoria.
Capoverso 1ter
Tale disposizione precisa quali sono le attività che «comportano un persistente elevato carico fisico o psichico». Compete al DFF decidere, previa consultazione dei dipartimenti (cfr. commenti al cpv. 1quater più avanti), se la funzione soddisfa effettivamente questa condizione.
Lettera a
Determinati influssi di natura fisica, chimica o biologica possono mettere in pericolo la salute degli impiegati, anche se i valori soglia pertinenti fissati dalla SUVA non vengono raggiunti. Gli influssi fisici possono essere causati dal rumore, dagli ultrasuoni e da varie tipologie di radiazione (raggi UV o laser, campi elettromagnetici, raggi X, forti variazioni della pressione atmosferica). Gli influssi chimici o biologici sono provocati da gas, vapori, sostanze liquide o solide. Esempi: sostanze tossiche, mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione, irritanti o corrosive; sostanze NBC; microorganismi come virus, batteri, parassiti, funghi, colture cellulari; sostanze sensibilizzanti o tossiche di microorganismi.
Lettera b
Le condizioni di lavoro difficili sono strettamente legate all’ambiente di lavoro. Le condizioni climatiche, le intemperie, il caldo e il freddo o la cattiva illuminazione possono avere un influsso considerevole, come pure il rumore, le vibrazioni e i suoni ad alta o a bassa frequenza (ronzio). Fanno parte di questa categoria anche le attività esercitate in locali non riscaldati come i magazzini o gli hangar.
Lettera c
I posti di lavoro, gli strumenti e i mezzi ausiliari determinano la postura, il modo di lavorare nonché la sollecitazione fisica e cognitiva dell’impiegato nell’esercizio della sua attività professionale. Fra il sovraccarico dell’apparato locomotore si possono sussumere la postura obbligata o i movimenti inadeguati (ad es. eseguire lavori di durata prolungata o di routine piegando, torcendo o inclinando di lato il busto), lo spostamento manuale o frequente di grossi pesi nonché le attività ripetitive (ripetizione di brevi sequenze di movimenti, eventualmente associate al sollevamento di pesi).
Lettera d
Le attività con un elevato rischio d’infortunio sono quelle che possono causare gravi danni alla salute. Esempi: le attività in aziende agricole e forestali, nell’edilizia e nel genio civile, nella manutenzione delle strade, nella distribuzione di gas e acqua, nella posa di condotte aeree, nella posa o manutenzione di binari, nell’installazione di linee a corrente debole o forte; le attività che prevedono l’utilizzo di armi, munizioni o esplosivi; il lavoro in grandi cantieri di montaggio. Possono inoltre farvi parte le funzioni nel settore della sicurezza militare e i compiti di polizia.
Lettera e
All’origine dello stress psichico vi sono alcuni aspetti nocivi dell’attività professionale, dell’organizzazione lavorativa o delle condizioni sociali. Un ritmo di lavoro troppo veloce, le attività molto ripetitive, un forte stress emotivo o una scarsa autonomia nell’esecuzione del lavoro (ad es. il lavoro alla catena di montaggio, in call center ma anche attività difficili dal punto di vista emotivo o con elevate aspettative di performance) possono infatti provocare, se protratti nel tempo, un elevato carico psichico.
Lettera f
Il lavoro notturno regolare o gli impieghi nel quadro di piani di servizio fissi possono nuocere alla salute degli impiegati. Infatti, la stanchezza e la mancanza di sonno si ripercuotono negativamente sul loro rendimento sia a livello fisico che intellettuale. Inoltre aumenta il numero di errori, incidenti e assenze.
Capoverso 1quater
I dipartimenti determinano le funzioni che implicano le attività di cui al paragrafo 1ter e le propongono al DFF. Al fine di assicurare un’esecuzione uniforme delle disposizioni, la decisione compete al DFF (UFPER). L’approvazione della funzione da parte del DFF conferisce all’impiegato il diritto a una partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria, sempre che le altre condizioni del capoverso 1bissiano adempiute. Le funzioni in questione vengono pubblicate in Intranet (InfoPers).
Capoversi 3 e 4
Nel calcolo della partecipazione del datore di lavoro al finanziamento dei costi attuariali della rendita transitoria si tiene conto dell’intera durata dell’impiego. A tal fine sono determinanti tutti i periodi in cui è stato concluso un contratto di lavoro. Se un’interruzione del contratto di lavoro tra due impieghi nell’Amministrazione federale non supera i tre anni, per il calcolo della rendita transitoria vengono considerati tutti i periodi lavorativi prestati fino ad allora. Ai sensi di questa disposizione, per «Amministrazione federale» si intendono le unità amministrative di cui all’articolo 1 OPers e all’articolo 2 capoverso 1 lettere b, f e g LPers. Se questi periodi comprendono congedi parzialmente pagati o non pagati, questi sono considerati periodi lavorativi computabili poiché durante il congedo il contratto di lavoro rimane valido. Per il computo dei periodi lavorativi e delle interruzioni prima dell’entrata in vigore della presente modifica si veda la disposizione transitoria dell’articolo 116f capoverso 3. Gli anni d’impiego interrotti vengono computati quali anni d’impiego interi solo dopo il sesto mese. Il periodo di tirocinio e il periodo di pratica corrispondenti non contano come anni d’impiego. L’impiego quale praticante universitario viene effettuato nell’ambito di un contratto di lavoro di diritto pubblico ed è quindi computato.
Capoverso 5
La partecipazione del datore di lavoro è calcolata secondo la tabella dell’allegato 1. Le percentuali ivi indicate dei costi attuariali complessivi sono sostenute dal datore di lavoro unicamente se al momento del pensionamento anticipato volontario la persona assicurata vanta 25 anni d’impiego ininterrotti.
In caso di pensionamento tra il compimento del 62° e del 63° anno d’età o tra il 63° e il 64° anno d’età, le percentuali indicate nella tabella si ottengono mediante un’interpolazione lineare1. In caso di pensionamento tra il compimento del 64° e del 65° anno d’età, i valori della tabella non sono sottoposti a interpolazione. Questo significa che in caso di pensionamento anticipato volontario dopo il compimento del 64° anno d’età (ovvero al 65° anno d’età) la Confederazione assumerà sempre la percentuale indicata nella riga «Età di pensionamento 64» dei costi attuariali calcolati. Dal 62° anno d’età la partecipazione del datore di lavoro è graduata in funzione della classe di stipendio e dell’età di pensionamento. Nel piano standard la partecipazione massima ammonta al 75 per cento dei costi attuariali della rendita transitoria. Nel piano per quadri, la consueta partecipazione del datore di lavoro pari al 50 per cento può essere concessa soltanto in caso di pensionamento anticipato dopo il compimento del 64° anno d’età. Se al momento del pensionamento anticipato volontario dopo il compimento del 62° anno d’età non vengono raggiunti i 25 anni d’impiego, i valori della tabella e le percentuali per i valori inferiori a un anno calcolate mediante interpolazione vengono decurtati di un venticinquesimo per ogni anno mancante al compimento del 25° anno d’impiego.
Esempio
Il pensionamento avviene esattamente a 62 anni, nella classe di stipendio 18 e nell’ambito del piano standard. Al momento del pensionamento l’impiegato vanta 20 anni d’impiego ininterrotti. Mancano pertanto cinque anni d’impiego per poter beneficiare della piena partecipazione del datore di lavoro pari al 45 per cento dei costi attuariali calcolati (allegato 1 OPers). Poiché mancano cinque anni d’impiego, questa quota si riduce quindi di cinque venticinquesimi, ovvero di 9 punti percentuali (45 % * 5/25). La partecipazione del datore di lavoro ammonta pertanto al 36 per cento dei costi attuariali complessivi della rendita transitoria. Nell’esempio l’impiegato dovrebbe assumersi personalmente il 64 per cento di questi costi.
Capoverso 6
Secondo questo capoverso spetta all’unità amministrativa presso cui è impiegata la persona che andrà in pensione verificare se sono adempiute tutte le condizioni del diritto alla rendita transitoria. Oltre al tasso di occupazione medio, essa è tenuta a calcolare l’eventuale riduzione della partecipazione del datore di lavoro dovuta ad anni d’impiego mancanti. Occorre precisare che la rendita transitoria costituisce una prestazione del datore di lavoro. 2 Il termine interpolazione indica un metodo con cui è possibile calcolare un valore intermedio partendo da due punti (ad es. età) correlati a valori fissi (ad es. percentuale).
Età 62 40 %
Età 63 52 %
Quale valore corrisponde a 62 anni e 7 mesi? 52-40=12, diviso per 12 mesi = 1 % al mese La percentuale per 62 anni e 7 mesi corrisponde pertanto al 47 %.