Capoverso 1
La LPers non prevede alcun obbligo per il personale di risiedere in Svizzera o nella sede dell’unità amministrativa competente. L’articolo 21 capoverso 1 lettera a LPers stabilisce soltanto che il Consiglio federale può prevedere un determinato luogo se è necessario per l’adempimento dei compiti. Questa necessità può essere giustificata ad esempio per i membri dell’UDSC o le categorie di personale che devono essere raggiungibili sul posto di lavoro in tempi brevi (ad es. persone che prestano servizio di picchetto, servizio di portineria o che svolgono compiti di sorveglianza). Con l’articolo 89 OPers, il Consiglio federale ha delegato ai Dipartimenti la competenza di prevedere per singole categorie di personale l’obbligo di residenza, d’intesa con il DFF.
I Dipartimenti sono tenuti a precisare nelle loro direttive interne che possono prevedere l’obbligo di risiedere in un determinato luogo soltanto se è necessario per l’adempimento dei compiti o per motivi di servizio. Secondo il Tribunale federale, interessi meramente fiscali non sono di per sé sufficienti per motivare l’obbligo di residenza1. Inoltre, l’obbligo di residenza è ammissibile soltanto se nel caso concreto è proporzionato allo scopo (art. 5 Cost). Ciò significa che l’obbligo di residenza deve essere al tempo stesso adeguato, necessario e ragionevolmente esigibile in modo da permettere di raggiungere lo scopo perseguito, ovvero l’adempimento dei compiti.
L’ammissibilità dell’obbligo di residenza per i cittadini svizzeri e per i cittadini stranieri deve essere valutata applicando gli stessi principi. Anche quando determinano l’obbligo di residenza per i cittadini stranieri, i Dipartimenti devono quindi attenersi ai limiti legali e costituzionali. Pertanto non è ammesso, in particolare, l’obbligo di residenza per i cittadini stranieri al solo scopo di favorire l’integrazione o di garantire il pagamento dell’imposta.
- 1 DTF 118 Ia 410, consid. 4.a; 128 I 280, consid. 4.2.