Capoverso 1
Gli impiegati possono essere tenuti a utilizzare un alloggio di servizio soltanto se questo è necessario per l’adempimento dei compiti. I compiti dell’impiegato interessato devono richiedere una maggiore e immediata operatività anche al di fuori del normale orario di lavoro, ad esempio nelle ore notturne. In questo caso ci si riferisce ad esempio al personale dell’UDSC, agli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo del trasferimento all’estero o al personale del servizio di portineria. L’articolo 21 capoverso 1 lettera b LPers non costituisce una base legale sufficiente ad imporre l’obbligo di abitare in un alloggio di servizio per altri scopi.
Agli impiegati sono rimborsate le spese di trasloco se il datore di lavoro ha loro imposto di prendere o lasciare un alloggio di servizio. Se il trasloco da un alloggio di servizio avviene per cessazione del rapporto di lavoro, non sono rimborsate spese di trasloco1.
Dal punto di vista finanziario l’utilizzazione di un alloggio di servizio è a carico dell’impiegato che assume la pigione e le spese accessorie. Ulteriori dettagli al riguardo sono forniti all’articolo 59 O-OPers e nelle direttive del DFF del 1° agosto 2013 concernenti il compenso e le spese accessorie per l’utilizzazione di un alloggio di servizio.
- 1 art. 49 O-OPers