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Commento su OPers 91:
Occupazioni accessorie

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Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) è stato istituito dal Consiglio d’Europa allo scopo di combattere la corruzione. Anche la Svizzera è membro di questo gruppo. Nel 2008 GRECO ha sottoposto la Svizzera a una valutazione; in tale occasione sono state emanate diverse raccomandazioni, che sono state attuate segnatamente negli articoli 91, 93 capoverso 2 e 94b.

Capoverso 1

Gli impiegati hanno l’obbligo assoluto di comunicare ai superiori tutte le occupazioni accessorie e le cariche pubbliche esercitate dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro presso la Confederazione. Le definizioni di occupazione accessoria (comprese le attività d’insegnamento) e di carica pubblica figurano nella direttiva dell’UFPER del 1° ottobre 2022 concernente le occupazioni accessorie e le cariche pubbliche (art. 91 OPers) nonché il distacco e l’obbligo di fornire tutto o parte del reddito da attività a favore di terzi (art. 92 OPers).

Capoverso 1bis

Anche le occupazioni accessorie svolte gratuitamente sono soggette all’obbligo di comunicazione se esistono o non possono essere esclusi conflitti di interessi.

Capoverso 2

I superiori, dopo aver ricevuto la comunicazione sulle occupazioni accessorie e sulle cariche pubbliche conformemente ai capoversi 1 e 1bis, valutano se queste attività necessitano di un’autorizzazione. Il capoverso 2 elenca in modo esaustivo i criteri di valutazione. Un’occupazione accessoria necessità dell’autorizzazione se esiste o non può essere escluso il rischio di un conflitto di interessi, se l’attività svolta al di fuori del servizio occupa gli impiegati in una misura tale da diminuire le loro prestazioni nell’ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione e se quest’ultima, in quanto datore di lavoro, non può contare sulla piena capacità di rendimento dell’impiegato.

La procedura di autorizzazione, la modifica e la revoca dell’autorizzazione sono descritte nella direttiva citata.

Capoverso 3

Il capoverso 3 elenca a titolo di esempio le occupazioni accessorie che generano spesso conflitti di interessi. L’elenco non è esaustivo. Nel singolo caso l’eventuale esistenza di un conflitto di interessi va valutata in base alle circostanze concrete (ad es. funzione, responsabilità specialistiche).

Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti di interessi, l’autorizzazione è negata. In tal caso bisogna osservare il principio di proporzionalità. Se con un’adeguata riserva è possibile evitare un conflitto d’interessi, si sceglierà questa misura meno restrittiva invece del rifiuto dell’autorizzazione. Ciò si evince anche dall’articolo 27 Cost., che garantisce la libertà economica. Quest’ultima include in particolare la libera scelta della professione nonché il libero accesso a un’attività economica privata e il suo libero esercizio. L’ingerenza in questo diritto costituzionale è ammessa solo se è giustificata da un interesse pubblico preponderante, se si fonda su un’adeguata base legale e se la sua portata è per quanto possibile limitata.

Le riserve in caso di occupazioni accessorie possono essere di natura istituzionale, temporanea od oggettiva (ad es. riserva istituzionale basata sulla separazione dei poteri, nel senso che non è ammesso il cumulo di determinate cariche pubbliche; riserva temporale mediante la limitazione temporale di un’autorizzazione o dell’obbligo di verificare l’autorizzazione dopo un determinato lasso di tempo; riserva oggettiva tramite il divieto di assumere mandati di consulenza presso imprese in cui la Confederazione detiene partecipazioni.

Capoversi 4 e 5

Al personale impiegato in una rappresentanza svizzera all’estero si applicano regole più restrittive. Esso, infatti, necessita sempre di un’autorizzazione per le attività svolte dietro pagamento. Gli impiegati dei servizi di carriera del DFAE soggiacciono all’obbligo di autorizzazione anche durante l’impiego in Svizzera. Il DFAE può prevedere un obbligo di autorizzazione anche per le attività svolte dietro pagamento dalle persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all’estero.