Capoverso 1
Al personale è proibito sollecitare, accettare o farsi promettere omaggi o altri vantaggi per sé o per terzi, se ciò avviene nell’ambito del rapporto di lavoro (art. 21 cpv. 3 LPers).
Sono considerati omaggi le donazioni e i vantaggi di qualsiasi genere quale beni materiali, prestazioni di servizi, favori e sconti. I vantaggi esigui conformi agli usi sociali (sconti o riduzioni di prezzo che spettano a tutti i collaboratori) non sono considerati omaggi. In casi eccezionali queste riduzioni sono concesse anche a determinate categorie di personale in base alla loro funzione1. In risposta a un’esigenza largamente sentita, il Consiglio federale fornisce per la prima volta una definizione di vantaggi esigui, intesi come omaggi in natura il cui valore di mercato non supera i 200 franchi (ad es. bottiglia di vino, mazzo di fiori, dolci). I Dipartimenti e le unità amministrative possono stabilire cosa si deve intendere per conforme agli usi sociali. Devono tuttavia attenersi al valore limite di 200 franchi. Per tenere conto del singolo caso e tutelare gli interessi della Confederazione anche in situazioni delicate, i Dipartimenti e le unità amministrative hanno la competenza di fissare un importo più basso o di vietare del tutto o a determinate persone (funzioni) l’accettazione di vantaggi esigui conformi agli usi sociali. Si raccomanda inoltre di stabilire la frequenza massima con cui è possibile accettare vantaggi esigui conformi agli usi sociali nel corso di un anno e di precisare a chi deve essere comunicata tale accettazione. Il denaro in contanti o gli assegni non possono essere accettati in nessun caso. È invece possibile accettare buoni, a condizione che siano utilizzabili solo in cambio di beni materiali e non di contanti.
Capoverso 2
Una certa cautela nell’accettare vantaggi di qualsiasi genere è d’obbligo per le persone che partecipano a un processo di acquisto o decisionale. Con decisioni ai sensi del capoverso 2 si intendono decisioni concernenti l’aggiudicazione, la sorveglianza, la tassazione, i sussidi o decisioni di portata simile, ad esempio l’aggiudicazione di commesse pubbliche secondo la legge federale sugli appalti pubblici (LAPub; RS 172.056.1), l’emanazione di una decisione ai sensi della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.02) o la conclusione di contratti di diritto pubblico. In questi casi sussiste un rischio elevato che anche l’accettazione di piccoli omaggi possa recare un danno all’immagine, all’indipendenza e alla reputazione della Confederazione. Le persone che partecipano a un processo di acquisto o decisionale nel senso descritto in precedenza non possono quindi accettare neanche vantaggi esigui conformi agli usi sociali. Tale divieto non si applica soltanto agli offerenti effettivi, bensì anche agli offerenti potenziali e alle persone che sono interessate dal processo decisionale. In questo modo si intende evitare la cosiddetta corruzione passiva.
Capoverso 3
Si può derogare al divieto legale soltanto nel caso di omaggi che non possono essere rifiutati per motivi di cortesia. Per evitare che gli omaggi accettati per motivi di cortesia si moltiplichino, la loro accettazione viene limitata in linea di massima alle consuetudini diplomatiche e consolari. Questo è ad esempio il caso se un omaggio viene offerto da una personalità politica estera di alto rango. Gli omaggi da parte di aziende vanno per contro rifiutati. L’accettazione per motivi di cortesia deve sempre essere nell’interesse generale della Confederazione.
Se gli impiegati non possono rifiutare gli omaggi, sono tenuti a consegnarli all’autorità competente secondo l’articolo 2 OPers, che provvede a immagazzinarli a livello centrale e a inventariarli. Gli omaggi non devono essere ceduti agli impiegati, né a titolo oneroso né gratuitamente, nemmeno dopo la conclusione del rapporto di lavoro. Con la loro accettazione, gli omaggi diventano automaticamente di proprietà della Confederazione. Il servizio competente può realizzare gli omaggi immagazzinati o regalarli a terzi, a condizione che non vi sia da temere un danno all’immagine o alla reputazione della Svizzera. Il ricavo di un’eventuale realizzazione degli omaggi confluisce nella cassa generale della Confederazione. Se gli omaggi non si possono vendere né regalare senza correre il rischio di un eventuale danno all’immagine o alla reputazione della Svizzera, i Dipartimenti decidono se continuare a tenerli in magazzino o se distruggerli. Laddove necessario, il servizio competente può definire, mediante direttive, la procedura da seguire in caso di realizzazione.
Gli omaggi accettati di interesse culturale devono essere utilizzati secondo le disposizioni della legge sui musei e le collezioni (LMC; RS 432.30) zu verwenden. Sempre che gli omaggi accettati siano beni culturali mobili, aspetto da chiarire di volta in volta con l’Ufficio federale della cultura (UFC), si applica la regolamentazione delle competenze e delle responsabilità della LMC. Secondo l’articolo 4 capoverso 3 LMC, l’UFC definisce in dettaglio, in collaborazione con l’unità amministrativa interessata, i compiti delle collezioni di proprietà della Confederazione2. Oltre agli oggetti da collezione affidati al Museo nazionale svizzero (MNS) in occasione della sua creazione, la Confederazione può lasciargli in usufrutto altri oggetti.
Capoverso 4
Se non sanno se accettare un vantaggio, gli impiegati accertano con i propri superiori l’ammissibilità dell’accettazione di tale vantaggio. Se in un secondo momento si rivela che, nonostante il relativo accertamento con il superiore, un vantaggio non poteva essere accettato, l’impiegato non può essere accusato per violazione di un obbligo di servizio.