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Commento su OPers 94:
Segreto professionale, di affari e d’ufficio

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Capoversi 1 e 2

Il segreto professionale cui sono tenuti gli impiegati dell’Amministrazione federale appartenenti a determinate categorie professionali si applica anche nell’ambito della loro attività di servizio, ad esempio per gli avvocati, i medici ecc. Il segreto di affari che deve rispettare il dipendente si fonda sull’articolo 321a capoverso 4 CO e riguarda fatti di natura confidenziale, segnatamente i segreti di fabbricazione e di affari, di cui egli ha avuto conoscenza al servizio del datore di lavoro e che non può utilizzare né rivelare. Il segreto d’ufficio, infine, copre informazioni di natura molto varia di cui gli impiegati vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività di servizio. Le informazioni che devono essere tenute segrete per la loro natura o in virtù di prescrizioni sono definite in atti normativi settoriali o in istruzioni emanate nell’ambito del diritto del lavoro, riguardanti più concretamente singole funzioni.

L’obbligo di tacere sussiste nei confronti di terzi non coinvolti all’interno e all’esterno dell’Amministrazione federale, in particolare anche nei confronti dei membri della propria famiglia. È illimitato nel tempo e non si estingue con la cessazione del rapporto di lavoro. Ha tuttavia una durata limitata nei casi in cui sussiste soltanto finché i fatti sono segreti o vi è un interesse legittimo a mantenere il segreto.

La violazione dell’obbligo di tacere costituisce una violazione dei doveri di servizio e può comportare, a seconda della gravità, conseguenze a livello di diritto del lavoro, ad esempio un avvertimento, un’inchiesta disciplinare, la disdetta. Inoltre, per la violazione del segreto professionale, di affari e d’ufficio sono previste sanzioni conformemente al Codice penale (art. 162, 320 e 321 CP; RS 311.0). Se la violazione dell’obbligo di tacere cagiona un danno alla Confederazione, quest’ultima può, in base alla legge sulla responsabilità (art. 7 e 8 LResp; RS 170.32), chiedere il risarcimento all’impiegato colpevole direttamente o agendo in regresso.

Capoverso 3

L’obbligo di tacere può essere annullato interamente o parzialmente con l’autorizzazione data agli impiegati dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 OPers (ovvero dal dipartimento o dall’Ufficio federale per quanto questa competenza sia stata delegata) di deporre in giudizio come parti, testimoni o periti giudiziari. Inoltre, l’obbligo di denuncia di cui all’articolo 22a LPers (whistleblowing) imposto agli impiegati nei confronti dei soggetti ivi menzionati (autorità di perseguimento penale, CDF, superiori) prevale sull’obbligo di tacere. Chi in virtù dell’articolo 22a LPers sporge denuncia o segnala un’irregolarità ai servizi competenti non può di conseguenza essere perseguito per violazione dell’obbligo di tacere se la denuncia o la segnalazione è stata fatta in buona fede.

In virtù della recente giurisprudenza del Tribunale federale, non è più necessaria un’autorizzazione a deporre se il contenuto di tale deposizione concerne fatti che secondo l’articolo 302 del Codice di procedura penale soggiacciono all’obbligo di denuncia dell’impiegato.

Secondo l’articolo 22a capoversi 1 e 2 LPers gli impiegati che sottostanno alla legge sul personale federale sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori o al CDF i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constatano o sono loro segnalati nell’esercizio della loro funzione. Pertanto non necessita di un’autorizzazione nemmeno l’audizione di testimoni effettuata sulla base di una simile segnalazione. L’esercizio del diritto di comunicazione ai sensi dell’articolo 22a capoverso 4 LPers non necessita di un’autorizzazione. Se tuttavia, in seguito a una segnalazione effettuata all’attenzione del CDF o dopo l’apertura di un procedimento corrispondente, l’impiegato è esortato a deporre in giudizio come parte, testimone, perito giudiziario o persona informata, anche il requisito dell’autorizzazione è retto dall’articolo 94 capoverso 3 OPers.

Capoverso 4

Le persone al servizio della Confederazione sono tenute, conformemente all’articolo 156 della legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10), a dare alle commissioni parlamentari qualsiasi informazione in maniera veridica e completa, nonché a indicare qualsiasi documento utile. Ad esse non può pertanto derivare alcun pregiudizio da quanto abbiano veridicamente dichiarato a una commissione.