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Commento su OPers 94a:
Ricusazione

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Capoversi 1 e 2

Gli impiegati la cui imparzialità rischia di essere messa in dubbio a causa di un interesse personale in una determinata questione oppure per altri motivi (conflitto di interessi) devono ricusarsi. A tal fine non è necessaria né una diffida né un’autorizzazione. Per interesse privato o personale si intende ogni potenziale vantaggio o l’atto di evitare un possibile svantaggio per il collaboratore stesso o per le persone a lui vicine1. Non è necessario provare l’effettiva prevenzione. È sufficiente l’esistenza di circostanze oggettivamente in grado di fondare l’apparenza di prevenzione e il rischio della mancanza di indipendenza e di parzialità. In questo modo si garantisce che venga mantenuta l’indipendenza e l’integrità dell’Amministrazione federale e del singolo impiegato. Tuttavia occorre altresì mantenere un sano senso delle proporzioni per evitare di paralizzare l’attività dell’amministrazione. Ad esempio, se nell’ambito di un rapporto di lavoro si sono occupati più volte di questioni concernenti un determinato collaboratore, il superiore o il responsabile del personale coinvolto non sono per questo motivo prevenuti ed esclusi dal partecipare all’emanazione di decisioni fondate sul diritto in materia di personale nei confronti di questo collaboratore. Anche il coinvolgimento in un procedimento precedente in cui trova applicazione il diritto in materia di personale non costituisce di per sé motivo di prevenzione. Rimane tuttavia riservato il ricorso omisso medio ai sensi dell’articolo 47 capoverso 2 PA.

Possono essere motivi di prevenzione le relazioni particolarmente strette oppure le amicizie o inimicizie personali nei confronti di persone fisiche o giuridiche che partecipano a un affare o a un processo decisionale o che sono interessate da questi ultimi. Le relazioni strette oppure le amicizie o inimicizie nascono in particolare da rapporti privati o professionali precedenti o esistenti (ad es. comunicazione, esistenza o accettazione di un’offerta per un posto di lavoro; una parte è rappresentata in una causa da precedenti colleghi di lavoro, collaboratori o superiori), da legami di parentela o di amicizia (ad es. assunzione di una persona amica, un parente o una persona in altro modo vicina), da rapporti di dipendenza economica (ad es. partecipazione a una società i cui dossier devono essere trattati) o personale (ad es. esistenza di un rapporto di mandato con una parte). Vi è un motivo di prevenzione anche quando l’impiegato ha o aveva partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un’autorità (ad es. nell’esercizio di una carica pubblica), consulente o perito (ad es. mandatario per l’elaborazione delle perizie) oppure come testimone (ad es. in un processo penale o in un’inchiesta amministrativa).

Capoverso 3

Se ritiene che in un caso concreto potrebbero sussistere motivi di prevenzione, l’impiegato li presenta spontaneamente e tempestivamente ai propri superiori. In caso di dubbio, questi ultimi decidono in merito alla ricusazione. In tal modo è possibile evitare ritardi e un inutile dispendio amministrativo. 

Capoverso 4

Agli impiegati che devono prendere o preparare una decisione si applica l’articolo 10 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Questa disposizione elenca i motivi in base ai quali, secondo il diritto procedurale, una parte può chiedere a una determinata persona di ricusarsi. La riserva dell’articolo 10 PA si applica per analogia anche in caso di conclusione di contratti di diritto pubblico, ad esempio l’articolo 19 della legge sui sussidi (LSu; RS 616.1). I motivi di ricusazione secondo l’articolo 94corrispondono in ampia misura sotto il profilo materiale a quelli dell’articolo 10 PA, sono tuttavia elencati in dettaglio per quando riguarda determinati settori. Laddove vanno al di là del tenore dell’articolo 10 PA, la loro violazione non è considerata di natura procedurale, ma è una violazione degli obblighi derivanti dal diritto del lavoro con possibili conseguenze a livello della legislazione sul personale.

  • 1 per le spiegazioni relative al concetto di persona vicina cfr. art. 94c cpv. 3