L’articolo 94b riguarda i conflitti d’interesse che possono sorgere con il passaggio dall’Amministrazione federale all’economia privata (i cosiddetti casi di pantouflage). La disposizione è in vigore dal 1° gennaio 2010 (RU 2009 6417) e discende da una raccomandazione formulata dal GRECO in occasione della sua valutazione della Svizzera nel 2008. È frutto dell’attuazione della decisione del Consiglio federale del 17 dicembre 2014 sul documento interlocutorio relativo all’esame di un periodo di attesa (cooling-off period) per gli organi di direzione delle unità amministrative dell’Amministrazione federale di cui all’allegato 1 OLOGA e delle commissioni extraparlamentari di cui all’allegato 2 OLOGA.
I conflitti d’interesse in relazione a un cambiamento del posto di lavoro possono assumere varie forme. Da un lato, il passaggio diretto dall’Amministrazione federale all’economia privata di persone che svolgono funzioni dirigenziali rischia di compromettere la credibilità e la reputazione della Confederazione. Dall’altro lato, eventuali prospettive di occupazione possono pregiudicare l’indipendenza di tali persone. È dunque opportuno evitare simili conflitti d’interesse convenendo nel caso concreto un cosiddetto periodo di attesa (cooling-off period). Durante questo periodo gli impiegati che svolgono funzioni esposte al rischio di un conflitto d’interesse, in particolare funzioni dirigenziali, non possono esercitare, dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la Confederazione, alcuna attività, retribuita o non retribuita, presso determinati datori di lavoro o mandanti a causa di potenziali conflitti d’interesse. Si tratta di una disposizione derogatoria che non deve essere applicata con sistematicità. Il criterio determinante per convenire un periodo di attesa deve essere in ogni caso il potenziale conflitto d’interesse.
Il divieto di esercitare un’attività in un determinato settore costituisce un’ingerenza nella libertà economica (art. 27 Cost.) degli impiegati, sancita nella Costituzione. Deve pertanto avere una sufficiente base legale, essere legittimato da un interesse pubblico preponderante della Confederazione ed essere proporzionato allo scopo (art. 36 Cost. e art. 24 cpv. 2 lett. a LPers). In questo caso l’interesse pubblico preponderante è prevenire potenziali conflitti d’interesse, generati dal passaggio dall’Amministrazione federale, da un istituto o da una commissione extraparlamentare all’economia privata, che potrebbero compromettere la credibilità e quindi la reputazione di queste istituzioni. L’ingerenza nella libertà economica è proporzionata perché la possibilità di imporre un periodo di attesa è limitata a determinati titolari di funzione. Per quanto attiene alle attività vietate, la limitazione si applica unicamente a certi datori di lavoro e mandanti e per un massimo di un anno. Inoltre, il periodo di attesa può essere indennizzato.
Capoversi 1 e 2
Il periodo di attesa è finalizzato a evitare effettivi conflitti d’interesse o abusi senza impedire la maggioranza dei cambiamenti di posto di lavoro, che peraltro non presenta problemi. In quest’ottica bisogna accertare nel singolo caso la necessità di un periodo di attesa e motivarla. La questione della possibilità del rischio di un conflitto d’interesse in caso di cambiamento del posto di lavoro non va data per scontata, ma valutata attentamente sulla base delle circostanze concrete, affinché l’imposizione di un periodo di attesa non equivalga a un divieto di esercizio della professione e non sia sistematica.
Un eventuale periodo di attesa può essere convenuto già al momento della costituzione del rapporto di lavoro, ma anche in un secondo tempo, ad esempio nel caso di adeguamenti del contratto dovuti all’assunzione di nuove funzioni esposte al rischio di un conflitto d’interesse oppure in particolare in vista della cessazione del rapporto di lavoro quando si presume che il cambiamento del posto di lavoro possa generare un conflitto d’interesse. Il periodo di attesa concerne qualsiasi attività, retribuita e non retribuita, come pure funzioni operative o strategiche previste che potrebbero portare a un conflitto d’interesse. Nell’accordo devono essere regolamentate sia la durata del periodo di attesa (cpv. 3) sia la questione dell’indennità (cpv. 4).
Sulla base dell’articolo 94b OPers, in presenza delle condizioni previste è possibile convenire un periodo di attesa con gli impiegati a cui si applica l’ordinanza sul personale federale (art. 1 cpv. 1 OPers, segreterie delle commissioni extraparlamentari1, unità amministrative decentralizzate che applicano la OPers o che a titolo complementare vi rinviano e che non hanno disciplinato il periodo di attesa).
Nell’ipotesi di un potenziale conflitto d’interesse generato da un cambiamento del posto di lavoro è possibile in singoli casi motivati convenire un periodo di attesa con i segretari di Stato, i direttori d’Ufficio, i segretari generali e i sostituti dei titolari di queste funzioni. L’applicazione di questa disposizione può essere estesa in singoli casi motivati ad altre persone secondo l’articolo 2 capoverso 1 e a persone che hanno un’influenza determinante su singole decisioni di vasta portata o accesso a informazioni essenziali che in caso di cambiamento del posto di lavoro potrebbero generare un conflitto d’interesse per il datore di lavoro o il mandante direttamente interessato (ad es. altri membri della direzione o persone con funzione di vigilanza diretta). Il criterio determinante per convenire un periodo di attesa deve essere in ogni caso il rischio di un conflitto d’interesse. Questo rischio può essere motivato in particolare dal fatto che il cambiamento del posto di lavoro potrebbe compromettere la credibilità e quindi la reputazione dell’unità amministrativa interessata o della Confederazione. Questo può ad esempio succedere quando certi titolari di funzione che rappresentano verso l’esterno un’istituzione passano a un settore sottoposto a vigilanza o a regolamentazione. Nel caso del passaggio all’economia privata possono essere esposti a conflitti d’interesse anche le funzioni in seno a unità amministrative che comportano l’adozione o la preparazione di decisioni relative all’attività di vigilanza, alla tassazione, all’aggiudicazione e agli investimenti oppure di decisioni di portata comparabile. Anche qui bisogna esaminare il singolo caso e focalizzare l’attenzione sulle funzioni effettivamente esposte al conflitto d’interesse.
Alle condizioni citate in precedenza è possibile convenire un periodo di attesa anche con le segreterie delle commissioni extraparlamentari (ai membri di commissioni extraparlamentari che svolgono compiti di vigilanza e regolamentazione è possibile imporre un periodo di attesa conformemente all’art. 8eter OLOGA2). I responsabili delle segreterie e il personale delle commissioni extraparlamentari fanno parte dell’Amministrazione federale (art. 8e cpv. 2 lett. i e art. 8ibis cpv. 2 OLOGA) e sottostanno alla LPers3 e all’OPers4.
Un periodo di attesa convenuto mantiene la sua efficacia anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di un pensionamento anticipato o ordinario se la persona in questione intende assumere un mandato che potrebbe generare un conflitto d’interesse con l’attività precedente.
Capoverso 3
Tenuto conto di un eventuale termine di sospensione che di regola coincide con il termine di disdetta (art. 103aOPers), la durata del periodo di attesa va da un minimo di sei mesi a un massimo di 12 mesi. La durata minima di sei mesi si basa sulla supposizione che una pausa più breve tra l’attività precedente e quella nuova non consentirebbe di evitare un conflitto d’interesse. Un periodo di attesa superiore a 12 mesi costituirebbe un’ingerenza non proporzionata nella libertà economica – garantita dalla Costituzione – delle persone interessate, causerebbe importanti problemi nel reclutamento di persone cui conferire funzioni dirigenziali e non sarebbe sostenibile sotto il profilo della politica finanziaria. Eventuali termini di sospensione sono presi in considerazione allo scopo di evitare che un impiegato che è stato sospeso (art. 103 e 103a OPers) sia altresì soggetto, alla scadenza dei suddetti termini, a un periodo di attesa massimo di 12 mesi. Ciò rappresenterebbe un’ingerenza sproporzionata nella libertà economica. Inoltre, dato che il periodo di attesa può essere indennizzato (cpv. 4), una durata superiore a 12 mesi non sarebbe sostenibile dal punto di vista della politica finanziaria.
Capoversi 4‒6
Il periodo di attesa può essere indennizzato. La decisione in merito al versamento di un’indennità e al relativo importo va presa in funzione del danno economico effettivamente previsto, che il periodo di attesa arreca nel singolo caso. Questo significa che l’indennità può anche essere inferiore allo stipendio precedente. Se concerne ad esempio un intero settore, il divieto di esercitare la professione o di accettare mandati ha effetti economici molto più drastici rispetto a un divieto applicato soltanto ad attività legate a un unico datore di lavoro o mandante. Questo aspetto deve essere preso in considerazione nel determinare l’importo dell’indennità.
Durante il periodo di attesa può essere versata un’indennità corrispondente al massimo allo stipendio attuale secondo l’allegato 2 OPers. L’indennità non è assicurata ai sensi del diritto in materia di previdenza (art. 88aOPers), ma è soggetta al pagamento dei contributi dell’AVS/AI/AD. Tutti i proventi percepiti durante il periodo di attesa sono computati nell’indennità riducendo il rispettivo importo. Il termine «proventi» va inteso in senso lato e comprende qualsiasi prestazione valutabile in denaro (ad es. lo stipendio, l’onorario, le indennità di cui agli articoli 78 e 79 OPers5, le prestazioni previdenziali, le indennità di disoccupazione ecc.).
Chi riceve un’indennità per il periodo di attesa è tenuto a comunicare all’autorità competente di cui all’articolo 2 i proventi, le indennità e le prestazioni previdenziali anche se il loro versamento è effettuato soltanto dopo la fine del periodo di attesa. Questo obbligo sussiste a prescindere dal fatto che la limitazione valga soltanto per un determinato datore di lavoro o mandante con la conseguente realizzazione di proventi da altri datori di lavoro o che i proventi siano conseguiti nell’esercizio di un’attività estranea al campo di attività precedente (cambiamento di professione). Le indennità ricevute durante il periodo di attesa nonostante il versamento di altri proventi sono considerate indebitamente percepite e devono essere restituite. L’obbligo di comunicazione e di restituzione permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
I contratti in vigore che prevedono un periodo di attesa secondo il vecchio articolo 94b OPers devono essere adeguati alla regolamentazione vigente. L’adeguamento non dovrebbe creare problemi dato che risulta più favorevole per l’impiegato (dimezzamento della durata massima del periodo di attesa con regolamentazione dell’indennità).