Capoverso 1
Per informazioni ai sensi di questa disposizione si intendono le conoscenze sottoposte al segreto professionale, di affari e d’ufficio come pure tutte le informazioni che non sono di dominio pubblico, acquisite nell’ambito dell’attività svolta al servizio dell’Amministrazione federale. Poiché vengono a conoscenza di tali informazioni prima dell’opinione pubblica, gli impiegati non possono ottenere vantaggi né per sé né per terzi. Si tratta quindi di vietare all’impiegato di sfruttare il vantaggio informativo acquisito nello svolgimento dell’attività di servizio. Ne sono un esempio le informazioni che non sono di dominio pubblico riguardanti le misure pianificatorie, i tracciati dei trasporti pubblici, l’autorizzazione per i voli di avvicinamento, il rilascio delle autorizzazioni d’esercizio o delle concessioni, importanti commesse che possono avere ripercussioni ad esempio sul valore di immobili, partecipazioni societarie o merci.
Capoverso 2
Il capoverso 2 disciplina un caso di applicazione della clausola generale del capoverso 1. Per informazioni che non sono di dominio pubblico ai sensi del capoverso 2 si intendono conoscenze la cui divulgazione può influenzare in maniera prevedibile la quotazione di valori mobiliari e valute. Ad esempio conoscenze su operazioni di politica monetaria che gli impiegati ottengono nell’ambito di un’attività di revisione o di vigilanza (ad es. rapporti di gestione) oppure della privatizzazione di un’unità amministrativa. Gli impiegati non possono sfruttare queste informazioni per conseguire un vantaggio personale per sé o per terzi. Sono consentiti senza restrizioni l’acquisto e la vendita di valute per il fabbisogno giornaliero (ad es. per i viaggi privati o l’acquisto di oggetti di uso quotidiano). Sono invece vietati gli acquisti effettuati a scopo d’investimento o a fini speculativi. I dipartimenti e le unità amministrative possono disciplinare in maniera più severa o vietare completamente gli affari per conto proprio (cfr. art. 94d). Ad esempio si può vietare la detenzione di certi valori mobiliari o valori a tutti i collaboratori o alle persone che esercitano determinate funzioni al fine di evitare l’abuso di informazioni che non sono di dominio pubblico o l’apparenza di un conflitto di interessi.
Capoverso 3
Sono considerate persone vicine in particolare parenti (familiari o altri congiunti, partner registrati), persone appartenenti alla comunità domestica (in particolare conviventi), persone appartenenti a una comunione ereditaria, amici e conoscenti, persone giuridiche o fisiche di cui i collaboratori possono influenzare le decisioni finanziarie o economiche in virtù di un rapporto giuridico di diritto pubblico o di diritto privato.