A seconda della funzione esercitata, gli impiegati sono esposti in modo diverso ai conflitti di interessi o vengono a conoscenza di informazioni che non sono di dominio pubblico. Gli obblighi comportamentali finalizzati ad evitare i conflitti di interessi e l’abuso di informazioni che non sono di dominio pubblico sono considerati standard minimi per tutti gli impiegati della Confederazione (cfr. anche il codice di comportamento per il personale dell’Amministrazione federale del 24 agosto 2024). Per i settori cosiddetti sensibili i dipartimenti e/o le unità amministrative devono tuttavia emanare istruzioni complementari sulle modalità di concretizzazione di questi obblighi comportamentali stabiliti nell’ordinanza.
Le istruzioni complementari possono rivelarsi necessarie ad esempio per gli impiegati che hanno accesso a informazioni rilevanti sui corsi, partecipano regolarmente ai processi di acquisto, intrattengono regolarmente relazioni con uffici e autorità esteri, svolgono compiti di vigilanza e di controllo o hanno accesso a dati di ricerca. È compito dei dipartimenti e degli Uffici federali definire nel proprio ambito di competenza i settori e le funzioni che richiedono disposizioni d’esecuzione complementari. Fino a quando vi sono settori che necessitano di essere regolamentati, i dipartimenti e le unità amministrative sono tenute a emanare disposizioni complementari. Essi possono in particolare disciplinare in maniera più severa o addirittura vietare completamente l’accettazione di vantaggi esigui conformi agli usi sociali (ad es. la frequenza massima con cui possono essere accettati nel corso di un anno) o di inviti, nonché l’esecuzione di affari per conto proprio.
Questa disposizione non costituisce una delega o una subdelega ai sensi dell’articolo 48 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010), bensì un invito esplicito ai datori di lavoro ad esercitare il proprio diritto di emanare istruzioni, che diventa, laddove si tratta di evitare i conflitti di interessi o l’abuso di informazioni che non sono di dominio pubblico, un obbligo del datore di lavoro.