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Commento su OPers 95:
Obblighi particolari del personale impiegato all’estero

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Capoverso 1

Se la sicurezza dello Stato, la tutela degli interessi negli affari esteri o la garanzia dell’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali lo esigono, il Consiglio federale può imporre agli impiegati della Confederazione ulteriori obblighi (art. 24 cpv. 1 e 2 lett. b LPers). In questa disposizione il Consiglio federale conferisce al datore di lavoro la facoltà di esigere dagli impiegati occupati all’estero di essere informato se fanno parte di o aderiscono ad associazioni, si allontanano dallo Stato di residenza o se pubblicano testi o rilasciano dichiarazioni pubbliche. Dallo scopo dell’articolo 24 capoverso 1 LPers risulta inoltre che il datore di lavoro può esigere tali informazioni prima che l’impiegato agisca e che può anche vietarle se gli interessi citati all’articolo 24 capoverso 1 LPers appaiono minacciati. Questi obblighi particolari devono essere concretizzati nel rispettivo contratto di lavoro.

Capoverso 2

Il capoverso 2 va messo in correlazione con l’articolo 91 OPers, che stabilisce per gli impiegati della Confederazione l’obbligo di comunicare tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività accessorie svolte dietro pagamento. Agli impiegati della Confederazione è vietato esercitare cariche pubbliche nel loro luogo di lavoro all’estero, diversamente dagli impiegati il cui luogo di lavoro si trova in Svizzera.

Capoverso 3

Si veda il commento all’articolo 91 capoversi 4 e 5 OPers, che si pronuncia su un obbligo di notifica e di autorizzazione per le occupazioni accessorie delle persone al seguito del personale impiegato all’estero. Il commento riguarda per analogia anche l’obbligo di notifica e di autorizzazione per le cariche pubbliche.