Se la sicurezza dello Stato, la tutela degli interessi negli affari esteri o la garanzia dell’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali lo esigono, il Consiglio federale può sopprimere il diritto di scioperare (art. 28 cpv. 4 Cost.; art. 24 cpv. 1 LPers). Questa soppressione non tocca la libertà sindacale sancita dalla Costituzione.
Il legislatore ha esercitato questa facoltà a livello di ordinanza elencando esaustivamente le categorie di personale che possono essere effettivamente colpite dal divieto di sciopero. All’interno di queste categorie sono soggetti a questo divieto unicamente gli impiegati che adempiono compiti essenziali, la cui mancata esecuzione può avere ripercussioni sulla sicurezza dello Stato, su importanti interessi negli affari esteri o sull’approvvigionamento del Paese. Il divieto di sciopero è un obbligo di servizio e rimane in vigore per tutta la durata del rapporto di lavoro. La sua violazione può, a seconda delle circostanze concrete, avere conseguenze su tale rapporto (ad es. inchiesta disciplinare).