Capoverso 1
L’inchiesta disciplinare serve ad accertare se un impiegato ha violato gli obblighi professionali e a definire eventualmente quali misure possono indurre lo stesso impiegato a eseguire correttamente i suoi compiti.
L’apertura di un’inchiesta disciplinare spetta all’autorità competente in qualità di datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2 OPers. L’inchiesta disciplinare è una procedura formale retta dalla PA1. L’atto di apertura avviene nella forma di una cosiddetta disposizione ordinatoria processuale con cui l’autorità competente apre l’inchiesta contro una persona indicata per nome e designa la persona incaricata di svolgerla. L’inchiesta può essere affidata a persone interne ed esterne all’Amministrazione federale.
Capoverso 2
La procedura disciplinare di prima istanza è disciplinata dalla PA2. Questo significa che prima dell’adozione di qualsiasi misura che modifichi la posizione giuridica della persona interessata, quest’ultima deve essere ascoltata, ovvero le deve essere concesso il diritto di essere sentita (art. 29 PA). Ne consegue che in una prima fase la persona può pronunciarsi sull’apertura dell’inchiesta disciplinare nonché sulla persona incaricata di svolgere l’inchiesta. In particolare, questo è il momento in cui l’impiegato può presentare motivi di ricusazione e di prevenzione contro la persona incaricata di svolgere l’inchiesta. Se non è possibile trovare un accordo, è ammissibile il ricorso contro la decisione concernente la ricusazione (art. 45 cpv. 1 PA), ma non contro la decisione concernente l’apertura di un’inchiesta disciplinare (art. 46 cpv. 1 PA).
L’applicabilità della legge federale sulla procedura amministrativa implica inoltre che la persona incaricata di svolgere l’inchiesta accerti d’ufficio i fatti determinanti e si serva, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: documenti, informazioni delle parti, informazioni di terzi, sopralluoghi o perizie (art. 12 PA). Per questa ragione un’inchiesta può, ma non deve necessariamente, richiedere molto tempo.
In ogni stadio del procedimento la persona interessata può farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall’urgenza di un’inchiesta ufficiale.
La persona incaricata di svolgere l’inchiesta può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. Fintanto che la parte non revochi la procura, la persona incaricata di svolgere l’inchiesta comunica con il rappresentante (art. 11 PA).
Prima di pronunciare una misura disciplinare, la persona incaricata di svolgere l’inchiesta deve nuovamente concedere alla persona interessata il diritto di essere sentita. In questa occasione la persona interessata può pronunciarsi sia sui fatti (cioè sull’accusa concreta), sia sulla misura disciplinare prevista secondo l’articolo 99 OPers.
Capoverso 3
È possibile svolgere un’inchiesta disciplinare e pronunciare misure disciplinari solo fintanto che sussiste il rapporto di lavoro con la persona interessata. L’inchiesta disciplinare termina automaticamente e immediatamente con la cessazione del rapporto di lavoro, che può avvenire per decesso dell’impiegato, di comune accordo o a seguito della scadenza del contratto di lavoro di durata determinata, della disdetta con effetto immediato oppure della disdetta ordinaria allo scadere del termine di disdetta. Anche in questi casi la persona incaricata di svolgere l’inchiesta deve confermare formalmente il termine dell’inchiesta disciplinare.
Capoverso 4
In genere, quando per uno stesso fatto sono aperti un’inchiesta disciplinare e un procedimento penale, la decisione sulla sanzione disciplinare dev’essere differita fin tanto che non sia espletato il procedimento penale (art. 18 cpv. 2 LResp; RS 170.32). Concretamente ciò significa che durante questo periodo la procedura disciplinare in corso è sospesa.
In via eccezionale e per ragioni importanti la decisione concernente la misura disciplinare può essere presa prima che sia espletato il procedimento penale. Un motivo importante potrebbe ad esempio sussistere nel caso in cui a una persona si rimproveri un comportamento che, se si rivelasse fondato, renderebbe insostenibile la sua presenza in una determinata funzione o in un determinato luogo e di conseguenza non sarebbe ragionevole attendere che la sentenza penale passi in giudicato. In questi casi è possibile pronunciare misure disciplinari nonostante l’inchiesta penale sia ancora in corso.
- 1 RS 172.021
- 2 RS 172.021