Cfr. commento all’articolo 43 OPers.
L’adeguamento dell’indennità di residenza in caso di cambiamento del luogo di residenza nel corso del mese è stato finora trattato in modo differenziato dai dipartimenti e dagli Uffici. Il capoverso 4 garantisce una procedura uniforme. Un’eccezione riguarda il personale trasferibile del DFAE: in caso di trasferimento dalla Svizzera all’estero o dall’estero in Svizzera, l’indennità di residenza viene adeguata immediatamente.