Cfr. commento all’articolo 11 OPers.
Oltre allo stipendio viene versata un’indennità di residenza che compensa le disparità tra i diversi luoghi di lavoro dell’Amministrazione federale. L’indennità di residenza è fissata in base al costo della vita, alle imposte e alla grandezza e ubicazione della località in cui è esercitato il lavoro. Gli importi dell’indennità di residenza sono disciplinati nell’allegato 1 dell’ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers; RS 172.220.111.31).
Nel capoverso 2 il Consiglio federale fissa un valore massimo. Il DFF può stabilire l’indennità di residenza fino a tale importo.