Capoverso 1
La disposizione del capoverso 1 poggia sull’articolo 21 capoverso 3 LPers e costituisce una variante degli «altri vantaggi» ai sensi della legge. Nella pratica, gli inviti sollevano però regolarmente interrogativi sull’opportunità di regolamentarli in una disposizione specifica.
Questa regolamentazione non comprende gli inviti che vengono accolti in adempimento di compiti di rappresentanza necessari per ragioni di servizio e che non hanno il carattere di concessione di un vantaggio (ad es. nel quadro delle relazioni diplomatiche e consolari).
Gli inviti a manifestazioni (quali manifestazioni sportive o musicali, rappresentazioni teatrali, eventi aziendali, pranzi o cene di lavoro) che si svolgono in Svizzera possono essere accettati con la necessaria cautela, a condizione che in tal modo non vengano compromesse la capacità di agire e l’indipendenza dell’impiegato in questione. Il valore di mercato massimo di 200 franchi applicato ai vantaggi esigui secondo l’articolo 93 può essere superato per alcuni inviti (ad es. cena con successiva rappresentazione teatrale). In ogni caso devono essere garantite la capacità di agire e l’indipendenza dell’impiegato.
Nella decisione sull’accettazione di un invito, gli impiegati devono spesso affrontare questioni di delimitazione delicate che in alcuni casi richiedono grande sensibilità e una concreta valutazione degli interessi in base a criteri oggettivi. Può quindi essere utile chiedersi quale reazione potrebbe suscitare nell’opinione pubblica l’accettazione di un determinato invito o la partecipazione a una determinata manifestazione. Se possono solo in apparenza essere compromesse la capacità di agire e l’indipendenza, occorre rinunciare a partecipare alla manifestazione. Ciò vale sia per gli inviti di lavoro sia per quelli legati alla sfera privata che vengono fatti nel quadro dell’attività lavorativa.
La partecipazione di un accompagnatore a un invito è ammessa se è conforme agli usi sociali. Agli impiegati non è consentito sollecitare inviti né per sé né per eventuali accompagnatori. L’offerta di assunzione delle spese di pernottamento o di trasferta deve essere rifiutata.
In caso di dubbio, gli impiegati accertano con i propri superiori l’ammissibilità dell’accettazione di un invito, anche per eventuali accompagnatori.
In linea di principio, gli inviti all’estero devono essere rifiutati. Possono essere accettati solo previa autorizzazione scritta del superiore. Le unità amministrative stabiliscono internamente chi può rilasciare l’autorizzazione. In assenza di regolamentazione, la decisione spetta al superiore diretto. Anche la partecipazione di accompagnatori necessita di un’autorizzazione. Lo stesso vale per gli inviti legati alla sfera privata che vengono fatti nel quadro dell’attività lavorativa e che potrebbero compromettere la capacità di agire o l’indipendenza dell’impiegato.
I Dipartimenti e le unità amministrative posso disciplinare in maniera più severa o vietare l’accettazione di inviti e la partecipazione di accompagnatori al fine di evitare conflitti di interessi o l’apparenza di conflitti di interessi (cfr. art. 94d).
Capoverso 2
Cfr. commento all’art. 93 capoverso 2 OPers.
Capoverso 3
Cfr. commento all’art. 93 capoverso 4 OPers.